Art. 4.
(Indennità di inserimento lavorativo).

      1. Alle persone in cerca di occupazione iscritte agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e provviste della scheda professionale prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e successive modificazioni, e residenti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento comunitario che accedono, completato il percorso

 

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di orientamento presso i centri per l'impiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e definiti il portafoglio di competenze e il bilancio di prossimità, ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo di cui alla presente legge è attribuita una indennità di inserimento lavorativo.
      2. L'indennità di inserimento lavorativo è sostitutiva di qualsiasi altra forma di integrazione salariale, rendita, indennizzo od ammortizzatore. Qualora il destinatario dell'intervento usufruisca di altre indennità od ammortizzatori può optare per l'accesso al regime di indennità di maggiore convenienza fino alla sua scadenza.
      3. L'indennità di inserimento lavorativo è concessa al termine di ogni bimestre di partecipazione alle attività dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo, previa verifica della effettiva partecipazione alle attività da parte dei responsabili dei centri per l'impiego preposti all'attuazione dei programmi.
      4. L'indennità di inserimento lavorativo
non costituisce reddito da lavoro ed è fissata nella misura di 700 euro mensili.
      5. L'indennità di inserimento lavorativo per i giovani cittadini indicati nell'articolo 3 è fissata nella misura di 250 euro mensili.